Conoscenze: Acquisire la normativa sulla classificazione e l’etichettatura del vino
Abilità: Saper spiegare al cliente gli acronimi ed il loro significato utilizzati per classificare i vini e le informazioni riportate in etichetta
La normativa italiana
In Italia la prima legge per la promozione di una produzione vitivinicola di qualità è stata la legge 116/1963 (Delega al Governo ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini)
Successivamente è stata emanata la legge 164/1992 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), che permette una migliore selezione basata sulla qualità, grazie a una distinzione che consente di individuare anche il singolo vigneto, e stabilisce le classificazioni della DOC (cioè il nome geografico di una zona particolarmente vocata) e della IGT (cioè il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva).
Le denominazioni di origine
Le produzioni vitivinicole sono di seguito classificate:
- VDT (vini da tavola): vini che non devono rispettare particolari disciplinari di produzione, prodotti con uve autorizzate. Sull’etichetta riportano la dicitura “vino da tavola”, il nome dell’imbottigliatore e il colore ( bianco, rosato o rosso);
- vini IGT (indicazione geografica tipica): il disciplinare prevede l’indicazione della zona di produzione e la possibilità di indicare il nome del vitigno utilizzato; stabilisce la resa di uva per ettaro, la resa uva/vino, la gradazione alcolica minima del vino;
- vini DOC (denominazione di origine controllata):
- il disciplinare stabilisce la zona di produzione,
- delimita il territorio di produzione,
- stabilisce la resa massima di uva per ettaro e la resa uva da vino,
- il titolo alcolometrico minimo,
- l’eventuale periodo minimo di invecchiamento,
- le tecniche di coltivazione e di produzione,
- le modalità per eseguire l’esame chimico ed organolettico, al quale il vino deve essere sottoposto prima della commercializzazione,
- a questi vini viene anche possibile indicare le sottozone di produzione (comune, frazione, fattoria, podere, vigna);
- vini DOCG (denominazione di origine controllata e garantita): sono evoluzioni nel tempo delle DOC, con disciplinari più rigorosi e migliori caratteristiche qualitative. La DOCG viene attribuita solo a vini di particolare pregio che sono classificati come DOC da almeno 5 anni. Anche per le DOCG è consentito indicare le sottozone di produzione (comune, frazione, fattoria, podere, vigna); ovviamente regole più restrittive stabiliscono rese quantitative per ettaro e per pianta più basse, resa massima uva/vino nonché caratteristiche chimico -fisiche ed organolettiche del vino più elevate, a tutto vantaggio della qualità. Per il riconoscimento delle DOC e DOCG, i vini devono essere costantemente controllati e sottoposti ad esame chimico -fisici ed organolettici, mentre i soli vini DOCG passano un secondo esame prima dell’imbottigliamento.
Normativa nazionale e comunitaria
Il settore vitivinicolo è regolamentato da una complessa legislazione che racchiude sia disposizioni dell’UE, valide in tutti i paesi membri, sia norme nazionali emanate dai singoli paesi, che completano tale ordinamento.
Il Regolamento (CE) 491/2009 ha introdotto per il vino prodotto nella Unione europea una classificazione che individua due categorie:
- il vino senza denominazione di origine, ossia il vino generico e il vino con indicazione di vitigno e dell’annata (VDT);
- il vino con denominazione di origine, cioè il vino DOP e il vino IGP.
L’Italia ha dato attuazione alle normative comunitarie con il decreto legislativo 61/2010 che ha introdotto anche nel settore vinicolo i riconoscimenti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), già utilizzati per i prodotti agricoli. I vini DOP sono vini le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico e ai fattori naturali e umani della zona di origine. Per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta pertanto si richiede che:
- le uve da cui viene sono ottenuti provengono esclusivamente da una determinata zona geografica.
- tutto il ciclo di produzione si svolga nella medesima zona geografica.
Possono invece ottenere la IGP quei vini che possiedono qualità, notorietà o altre specifiche caratteristiche attribuibile alla zona geografica di origine. Per il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta si richiede quindi che:
- le uve da cui i vini sono ottenuti provengano per almeno il 85% esclusivamente da una determinata zona geografica;
- la loro produzione avvenga nella medesima zona geografica.
Altre sigle
Le menzioni DOC e DOCG possono essere ulteriormente completate da altre indicazioni: la sottozona, il comune, la frazione, la fattoria, il vigneto di provenienza.
L’etichetta dei vini DOC può riportare le seguenti menzioni:
- VQPRD: vino di qualità prodotto in una regione determinata;
- VSQPRD: vino spumante di qualità prodotto in una regione terminata;
- VLQPRD: vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata:
- VFQPRD: vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata.
Specificazione particolari
Sono indicazioni utilizzate dai vari disciplinari per indicare i vini con caratteristiche differenti rispetto ad altri della stessa tipologia:
- classico: indicazione riservata ai vini provenienti dalla zona di produzione più antica di una determinata tipologia di vino (es. Chianti e Chianti Classico);
- riserva: indicazione utilizzata per i vini che sono stati sottoposti ad un invecchiamento maggiore rispetto alla stessa produzione (solitamente 2 anni);
- superiore: indicazione utilizzata per vini che hanno un titolo alcolometrico maggiore.
L’etichetta
L’etichetta del vino è il biglietto da visita con il quale il produttore si presenta al consumatore e può essere paragonata ad una carta d’identità, poiché su di essa sono riportati i dati identificativi che qualificano e caratterizzano un determinato vino.
Oltre all’etichetta, sulla bottiglia può essere applicata la contro-etichetta, che riporta ulteriori informazioni utili a distinguere una tipologia di vino da un’altra. Delle informazioni che vengono riportate in etichetta, alcune sono obbligatorie, altre facoltative.
Informazioni obbligatorie per tutti i vini
- Indicazione della categoria assegnata da disciplinare: VDT, IGT, DOC, DOCG;
- lotto di confezionamento;
- titolo alcolometrico effettivo espresso in percentuale;
- dati del produttore: nome, ragione sociale e sede;
- eventuale vinificazione in uno Stato diverso rispetto a quello di produzione delle uve, e in tal caso bisogna indicare in quale paese è stato ottenuto;
- lettera e ad indicare che l’imballaggio è conforme alle norme UE;
- quantità di vino contenuto nella bottiglia;
- gassificazione, se è stata effettuata;
- eventuale presenza di solfiti (obbligo introdotto dal 2006).
Informazioni obbligatorie per i vini IGT
- tutte le indicazioni già menzionate;
- sigla IGT con indicazione dell’area geografica di provenienza delle uve. È consentito sostituire la menzione IGT con Vin de Pays per i vini prodotti in Valle d’Aosta e con Landwein per i vini prodotti in Alto Adige.
Informazioni obbligatorie per i vini DOC e DOCG
Tutte quelle previste per i vini IGT;
una delle indicazioni previste a livello europeo:
- VQPRD- vino di qualità prodotto in regione determinata
- VLQPRD- vino liquoroso di qualità prodotto in regione determinata
- VSQPRD- vino spumante di qualità prodotto in regione determinata
- VFQPRD- vino frizzante di qualità prodotto in regione determinata;
- o una di quelle previste dai disciplinari DOC o DOCG con indicazione della zona di produzione.
- In Italia queste menzioni possono essere sostituite da Franciacorta, Marsala o Asti, data la notorietà di questi prodotti; per i vini DOCG indicazione dell’annata.
Informazioni facoltative
Ogni produttore decide autonomamente quali sono le menzioni da aggiungere, Ovviamente più il prodotto è di qualità, maggiori saranno le informazioni date per qualificare e distinguere un vino rispetto ad un altro.
Si possono aggiungere: il nome del vitigno, l’annata di raccolta, il metodo di elaborazione del vino (es. passito, vinsanto ecc.), il colore, menzioni particolari previste dal disciplinare (es. Amarone, Brunello, ecc.), l’indicazione vino novello o metodo classico per gli spumanti, il nome della sottozona oltre che della zona di produzione di una DOC o DOCG ecc.
Vero o falso
La prima legge italiana in fatto di produzione vitivinicola di qualità è stata la 164/1992
V F
La legge 164/1992 ha stabilito anche le classificazioni DOC e IGT
V F
La normativa italiana classifica le seguenti denominazioni: VDT, IGT, DOC, DOCG
V F
La sigla DOCG significa Denominazione Ordinaria Comunale e Garantita
V F
Nell’Unione europea il regolamento (CE) 491/2009 individua una classificazione con due categorie: DOP e IGP
V F
Per il riconoscimento della DOP le uve da cui i vini sono ottenuti devono provenire per almeno il 85% da una determinata zona geografica
V F
La menzione “classico” è riservata ad alcuni vini più invecchiati
V F
Il lotto di confezionamento è un’informazione facoltativa in etichetta
V F
Per i vini DOCG è obbligatoria l’indicazione dell’annata
V F
La sigla VFQPRD significa Vino Famoso di Qualità Prodotto in Regione Determinata
V F
Domande a risposta multipla
La legge 116/1963 è stata la prima a stabilire:
La promozione di una produzione vitivinicola di qualità
La classificazione della IGT e della DOC
La classificazione in IGP e DOP
Nella classificazione dei vini DOP possiamo inserire:
I vini IGT, DOC e DOCG
Tutti i vini di qualità superiore
I vini DOC e DOCG